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196491
IDG921502547
92.15.02547 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Locazione e destinazione condominiale dell' alloggio del portiere
Nota a Pret. Napoli 9 ottobre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 346-350
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D30480
Con la sentenza annotata il Pretore di Napoli ha affrontato due questioni controverse: a) la inclusione della locazione dell' alloggio del portiere nella previsione della l. 27 luglio 1978, n, 392; b) la destinazione condominiale dell' alloggio del portiere e la presunzione di comunione stabilita' dall' art. 1117 c.c. L' A. fa rilevare che, riguardo alla prima questione, si confrontano due orientamenti contrapposti: l' uno, nel senso che il rapporto locatizio tra un terzo proprietario ed il condominio per l' alloggio del portiere, trattandosi di locazione atipica, sfugge ai rigori della l. 392/1978 sia per quel che riguarda la durata che per quanto concerne la determinazione del canone. L' altro, che si appunta sul contrario rilievo che un rapporto avente ad oggetto la casa del portiere realizza lo schema tipico del contratto di locazione immobiliare: non puo', infatti, contrastare questa affermazione il fatto che il fruitore diretto del godimento dell' immobile sia persona diversa da quella (il condominio) che ha stipulato e che si e' accollato l' onere del pagamento del canone; tale ipotesi ricorre frequentemente nella pratica allorche' un soggetto privato o pubblico abbia interesse a fornire di un' abitazione il proprio dipendente perche' costrettovi da un rapporto giuridico. Riguardo alla seconda questione l' A. si sofferma sull' orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Pretore, secondo il quale la presunzione di comunione stabilita dall' art. 117 c.c. sussiste con riguardo ai locali destinati a portineria e ad abitazione del portiere quando gli stessi facciano parte dell' edificio condominiale, salvo il titolo contrario (atto di acquisto, regolamento contrattuale, destinazione particolare).
l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 1117 c.c.



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