| Con la sentenza annotata il Pretore di Napoli ha affrontato due
questioni controverse: a) la inclusione della locazione dell'
alloggio del portiere nella previsione della l. 27 luglio 1978, n,
392; b) la destinazione condominiale dell' alloggio del portiere e la
presunzione di comunione stabilita' dall' art. 1117 c.c. L' A. fa
rilevare che, riguardo alla prima questione, si confrontano due
orientamenti contrapposti: l' uno, nel senso che il rapporto
locatizio tra un terzo proprietario ed il condominio per l' alloggio
del portiere, trattandosi di locazione atipica, sfugge ai rigori
della l. 392/1978 sia per quel che riguarda la durata che per quanto
concerne la determinazione del canone. L' altro, che si appunta sul
contrario rilievo che un rapporto avente ad oggetto la casa del
portiere realizza lo schema tipico del contratto di locazione
immobiliare: non puo', infatti, contrastare questa affermazione il
fatto che il fruitore diretto del godimento dell' immobile sia
persona diversa da quella (il condominio) che ha stipulato e che si
e' accollato l' onere del pagamento del canone; tale ipotesi ricorre
frequentemente nella pratica allorche' un soggetto privato o pubblico
abbia interesse a fornire di un' abitazione il proprio dipendente
perche' costrettovi da un rapporto giuridico. Riguardo alla seconda
questione l' A. si sofferma sull' orientamento giurisprudenziale,
condiviso dal Pretore, secondo il quale la presunzione di comunione
stabilita dall' art. 117 c.c. sussiste con riguardo ai locali
destinati a portineria e ad abitazione del portiere quando gli stessi
facciano parte dell' edificio condominiale, salvo il titolo contrario
(atto di acquisto, regolamento contrattuale, destinazione
particolare).
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