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196492
IDG921502548
92.15.02548 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Pretesa creditoria del funzionario onorario e difetto assoluto di giurisdizione
Nota a Pret. Nicosia 10 luglio 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 355-358
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02305; D74405; D4022
Esiste nell' ordinamento vigente un giudice che abbia la potesta' di esaminare nel merito la domanda di un Vice Pretore onorario che chieda la corresponsione dell' indennita' di reggenza, per aver retto di fatto una Pretura priva di titolare, pur in assenza dell' apposito decreto di reggenza? Oppure siffatta domanda e' del tutto inammissibile e deve essere decisa solo con una sentenza declinatoria della giurisdizione per assoluta carenza di azione? Il Vice Pretore onorario e', per l' appunto, un funzionario onorario, senza diritto a retribuzione. Gli e' pero' (anzi gli era, fino all' entrata in vigore del d.p.r. 273/1989, che ha abolito l' istituto della reggenza) attribuita una indennita' per la durata dell' incarico di reggente. Tale attribuzione aveva consistenza di diritto soggettivo perfetto, per cui, in ogni caso, e' da escludere la giurisdizione amministrativa riguardo alla domanda in parola. D' altra parte il diritto all' indennita' per il Vice Pretore onorario reggente trova preciso riscontro nel diritto positivo, per cui e' da escludere che possa configurarsi sulla domanda difetto assoluto di giurisdizione (che trova luogo quando la pretesa e' priva del necessario presupposto normativo e non e' riconducibile a posizioni soggettive astrattamente tutelate dall' ordinamento). La domanda e' percio' attribuita al giudice ordinario, che deve esaminarla nel merito per verificarne la fondatezza.
d.lg. 28 luglio 1989, n. 273 art. 37 c.p.c. art. 409 n. 5 c.p.c.



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