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196494
IDG921502550
92.15.02550 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scoponi Andrea
Divieto di azioni esecutive individuali nel fallimento e nelle procedure concorsuali c.d. minori
Nota a Trib. Sulmona 7 giugno 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 364-366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31301; D31318; D3136
Premesso che la revoca della dichiarazione di fallimento dell' imprenditore gia' ammesso alla procedura dell' amministrazione controllata comporta l' automatica reviviscenza degli atti della precedente procedura, la nota affronta sia il problema della procedibilita' o meno dell' esecuzione immobiliare intrapresa dagli istituti di credito fondiario, sia quello della identita' o m eno della indicata espropriazione con l' esecuzione esattoriale. Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza annotata, nega la procedibilita' e l' identita', escludendo che possa applicarsi, per analogia, la deroga al divieto delle azioni individuali contenuta nell' art. 51 l. fall. e riconoscendo natura amministrativa, e non giudiziaria, solo all' esecuzione esattoriale.
art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 51 l. fall. art. 107 l. fall. art. 168 l. fall. art. 188 l. fall.



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