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Documento


196496
IDG921502552
92.15.02552 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giambelli Gallotti Mario
Danno biologico da uccisione. Le ragioni di un equivoco
Nota a Trib. Milano 4 giugno 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag. 371-378
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30706
Annotando la sentenza in rassegna che nega, da un lato, il risarcimento del danno biologico "iure hereditario" ed afferma, dall' altro, il diritto dei parenti della vittima al risarcimento di tale danno "iure proprio", l' A. passa in rassegna le contrapposte posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di danno biologico da uccisione. Ricordando come la dottrina civilistica dell' ultimo trentennio abbia sottoposto a ferrea critica la concezione "classica" dell' istituto della responsabilita' civile, tradizionalmente ancorato al binomio atto illecito-sanzione (alla quale si ricollega la teoria del danno biologico da uccisione), per approdare ad una piu' moderna e corretta "lettura" dell'istituto stesso, sulla scorta della quale la nozione di "danno" assurge ad elemento autonomo della fattispecie di responsabilita', quale conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso (concepito come condotta piu' evento), l' A. osserva come il danno biologico, estrinsecandosi nelle conseguenze funzionali della lesione anatomica e nelle relative ripercussioni sulle attivita' del soggetto leso, presupponga, necessariamente l' esistenza in vita di quest' ultimo. Poiche', inoltre, il "fatto dannoso", in caso di uccisione, si completa con la morte, l' estinzione della capacita' giuridica dell' offeso precede sempre il momento in cui si completa la fattispecie di responsabilita', escludendo la configurabilita' di un risarcimento del diritto alla salute trasmissibile agli eredi della vittima. Del resto, il danno biologico da morte, per quanto teoricamente configurabile in capo ai famigliari della vittima, non puo' ritenersi, contrariamente a quanto afferma il Tribunale di Milano, un imprescindibile effetto dell' evento letale, ne' puo' identificarsi con la sola lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall' ordinamento, ma va concretamente dimostrato come reale conseguenza, sul piano funzionale, del trauma psichico patito dai prossimi congiunti del defunto.
art. 32 Cost. art. 1223 c.c. art. 1227 c.c. art. 2043 c.c.



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