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196501
IDG921502557
92.15.02557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Francesco
Reato presupposto, dolo e prova nella ricettazione
Nota a Pret. Salerno sez. distaccata Eboli 7 febbraio 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 413-416
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5020; D51916
Si rileva come il mancato accertamento giudiziale del delitto presupposto ponga all' interprete una serie di problemi come quello riguardante la considerazione delle condizioni obiettive di punibilita', le quali, anche se ritenute "interne" a detto reato, sono ininfluenti sull' esistenza della ricettazione, poiche' comunque estranee all' area della lesione. Si ritiene non ostativa alla sussistenza della ricettazione la mancata proposizione della querela in ordine al reato presupposto, essendo essa condizione di procedibilita' attinente soltanto all' esercizio dell' azione penale. L' indirizzo che ammette il dolo eventuale nella ricettazione, fondandosi sugli stessi elementi probatori della responsabilita' della contravvenzione ex art. 712, sostanzialmente espunge dal nostro codice quest' ultimo reato.
art. 648 c.p. art. 712 c.p.



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