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196503
IDG921502559
92.15.02559 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iadecola Gianfranco
La detenzione per il commercio di oggetti osceni non costituisce sempre reato?
Nota a App. Bologna 24 ottobre 1990 Trib. Lecce 6 ottobre 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 446-447
D51711
Il concetto di osceno non e' suscettibile di interpretazioni che lo "relativizzino", siccome si vorrebbe nella sentenza della Corte d' Appello di Bologna che si annota. Esso ha invece, nella struttura della norma dell' art. 528 c.p., valenza assoluta, nel senso che una volta accertatane l' esistenza si sono ormai attuati i presupposti per la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma cit. Non puo' avere percio' rilievo in alcun modo la diffusione ristretta e circospetta dell' oggetto osceno, poiche' trattasi, per cosi' dire, di un "post factum" rispetto alla gia' avvenuta consumazione del reato. Si e' infatti di fronte, chiaramente, ad una ipotesi delittuosa di pericolo presunto, in cui l' evento si verifica nel momento in cui concorrono i due requisiti dell' oscenita' della cosa e della destinazione a terzi della medesima mediante attivita' di commercio.
art. 528 c.p. art. 725 c.p. l. 17 luglio 1975, n. 355



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