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196504
IDG921502560
92.15.02560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrina Gabriele Lino
Arresto obbligatorio in flagranza del delitto di cui all' art. 71 l. 22 dicembre 1975 n. 685?
Nota a ord. Trib. Venezia 24 luglio 1990
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 448-449
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414; D61100
La l. 162/1990 ha modificato il contenuto normativo dell' art. 71 l. 685/1975, ricomprendendo tutte le attivita' illecite, diversamente sanzionate, e prevedendo il fatto di lieve entita', con pene edittali da uno a 6 anni di reclusione e dal L. 5.000.000 a L. 50.000.000 di multa, in certi casi e per determinate sostanze stupefacenti. Da cio' consegue che l' arresto in flagranza del delitto di cui all' art. 71 l. 685 cit. non puo' ritenersi obbligatorio ex art. 380 lett. h) c.p.p. atteso che la nuova formulazione dell' art. 71 e' riferibile non solo alle c.d. droghe pesanti ma anche alle c.d. droghe leggere ed a fatti di lieve entita', qualificabili come tali secondo ben determinati criteri, involgenti difficili e complesse valutazioni di merito. L' obiettivo della nuova legge di contemperare l' aspetto repressivo con quello riabilitativo sarebbe frustrato, d' altro canto, se l' arresto obbligatorio fosse imposto anche per i casi di detenzione o cessione di modestissima quantita' di sostanza stupefacente rientrante nelle tabelle II e IV dell' art. 12.
art. 72 comma 2 Cost. l. 22 dicembre 1975, n. 685 l. 26 giugno 1990, n. 162



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