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196505
IDG921502561
92.15.02561 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Maurizio
Responsabilita' dello Stato membro per danni derivanti ai cittadini dal mancato recepimento di una direttiva comunitaria
Nota a CGCE 19 novembre 1991 (cause 6/90, 9/90)
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 3, pag. 456-459
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D87004; D87009
La Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, pronunciandosi sulle questioni ad essa sosttoposte da due Preture italiane, ha definito un principio innovatore dell' ordinamento comunitario: uno Stato membro e' tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla mancata attuazione di una Direttiva. Nel caso di specie il mancato recepimento della Dir. CEE 80/987, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, per le quali non era configurabile la diretta applicabilita', ha arrecato danno ad alcuni lavoratori dipendenti. L' insolvenza dei datori di lavoro ha messo i lavoratori interessati in condizione di non poter riscuotere i crediti di loro spettanza derivanti dal rapporto di lavoro. Se lo Stato avesse recepito la Direttiva, i lavoratori danneggiati si sarebbero potuti avvalere del fondo di garanzia previsto dalla norma comunitaria. La Corte ha fatto leva sul presupposto per cui verrebbe "messa a repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti ad essa riconosciuti se i singoli non avessero la possibilita' di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro". Conseguentemente la Corte ha condannato lo Stato italiano in quanto "il principio della responsabilita' dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili e' inerente al sistema del Trattato"; "il diritto comunitario impone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili". Contestualmente, sono state definite condizioni generali per l' applicabilita' del principio a casi di specie prevedendo che: 1) la Direttiva comporti l' attribuzione di diritti soggettivi; 2) il contenuto di tali diritti sia individuabile sulla base delle disposizioni della Direttiva; 3) sussista un nesso causale tra la violazione dell' obbligo ed il danno subito.
art. 117 Tr. CEE art. 180 Tr. CEE



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