| 196505 | |
| IDG921502561 | |
| 92.15.02561 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Orlandi Maurizio
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| Responsabilita' dello Stato membro per danni derivanti ai cittadini
dal mancato recepimento di una direttiva comunitaria
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| Nota a CGCE 19 novembre 1991 (cause 6/90, 9/90)
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| Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 3, pag. 456-459
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D87004; D87009
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| La Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, pronunciandosi sulle
questioni ad essa sosttoposte da due Preture italiane, ha definito un
principio innovatore dell' ordinamento comunitario: uno Stato membro
e' tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla mancata
attuazione di una Direttiva. Nel caso di specie il mancato
recepimento della Dir. CEE 80/987, relativa alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro,
per le quali non era configurabile la diretta applicabilita', ha
arrecato danno ad alcuni lavoratori dipendenti. L' insolvenza dei
datori di lavoro ha messo i lavoratori interessati in condizione di
non poter riscuotere i crediti di loro spettanza derivanti dal
rapporto di lavoro. Se lo Stato avesse recepito la Direttiva, i
lavoratori danneggiati si sarebbero potuti avvalere del fondo di
garanzia previsto dalla norma comunitaria. La Corte ha fatto leva sul
presupposto per cui verrebbe "messa a repentaglio la piena efficacia
delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti ad
essa riconosciuti se i singoli non avessero la possibilita' di
ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una
violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro".
Conseguentemente la Corte ha condannato lo Stato italiano in quanto
"il principio della responsabilita' dello Stato per danni causati ai
singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili e'
inerente al sistema del Trattato"; "il diritto comunitario impone il
principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i
danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad
essi imputabili". Contestualmente, sono state definite condizioni
generali per l' applicabilita' del principio a casi di specie
prevedendo che: 1) la Direttiva comporti l' attribuzione di diritti
soggettivi; 2) il contenuto di tali diritti sia individuabile sulla
base delle disposizioni della Direttiva; 3) sussista un nesso causale
tra la violazione dell' obbligo ed il danno subito.
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| art. 117 Tr. CEE
art. 180 Tr. CEE
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