| L' A. affronta sinteticamente numerose tematiche esposte in parte
nella sentenza in commento. La trattazione della c.d. pregiudiziale
amministrativa, di cui all' art. 2 l. 47/1985, e' effettuata alla
luce del nuovo codice di procedura penale e delle nozioni di
questione pregiudiziale e di sospensione dell' azione, affrontando
pure le questioni attinenti alla durata della sospensione ed all'
incidenza sul decorso del termine della richiesta di informazioni e
di ulteriore documentazione da parte della p.a. Esaminate dette
problematiche, l' A. si sofferma sulle implicazioni derivanti dalla
qualificazione dell' intervento edilizio oggetto della decisione e
dall' avvenuto rilascio di un' autorizzazione amministrativa invece
di una necessaria concessione edilizia. Trattato pure questo
argomento, l' A. appunta la sua attenzione sulla sanzione
amministrativa contemplata dall' art. 7 ultimo comma della l.
47/1985, sul suo rapporto con quella della riduzione in pristino,
sull' applicabilita' della stessa alle opere eseguite senza
concessione edilizia in zone soggette a vincolo, sull' incidenza
della c.d. sospensiva, concessa dal TAR, riguardo all' omologo
provvedimento sindacale sul potere del giudice penale e sulle
differenti implicazioni derivanti dalla diversa configurazione di
detto potere come autonomo, pur se coordinabile con quello del
Sindaco, ovvero quale espressione di supplenza. L' ultima parte della
nota e' dedicata ad un accenno alla complessa vicenda della
risarcibilita' dei danni conseguenti a violazioni di interessi
legittimi ed alla costituzione di parte civile dei privati nei reati
urbanistici, tratteggiando una nozione di danno, enucleata dalle
elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di danno
biologico, danno ambientale ed alla vita di relazione, si' da
ammettere la risarcibilita' di quello derivante dal turbamento
psichico conseguente all' alterazione ed al deturpamento di una
bellezza naturale.
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