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196506
IDG921502562
92.15.02562 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Novarese Francesco
Problemi processuali e sostanziali della legge n. 47 del 1985
Nota a Pret. Genova 29 giugno 1991
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 3, pag. 467-476
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18225
L' A. affronta sinteticamente numerose tematiche esposte in parte nella sentenza in commento. La trattazione della c.d. pregiudiziale amministrativa, di cui all' art. 2 l. 47/1985, e' effettuata alla luce del nuovo codice di procedura penale e delle nozioni di questione pregiudiziale e di sospensione dell' azione, affrontando pure le questioni attinenti alla durata della sospensione ed all' incidenza sul decorso del termine della richiesta di informazioni e di ulteriore documentazione da parte della p.a. Esaminate dette problematiche, l' A. si sofferma sulle implicazioni derivanti dalla qualificazione dell' intervento edilizio oggetto della decisione e dall' avvenuto rilascio di un' autorizzazione amministrativa invece di una necessaria concessione edilizia. Trattato pure questo argomento, l' A. appunta la sua attenzione sulla sanzione amministrativa contemplata dall' art. 7 ultimo comma della l. 47/1985, sul suo rapporto con quella della riduzione in pristino, sull' applicabilita' della stessa alle opere eseguite senza concessione edilizia in zone soggette a vincolo, sull' incidenza della c.d. sospensiva, concessa dal TAR, riguardo all' omologo provvedimento sindacale sul potere del giudice penale e sulle differenti implicazioni derivanti dalla diversa configurazione di detto potere come autonomo, pur se coordinabile con quello del Sindaco, ovvero quale espressione di supplenza. L' ultima parte della nota e' dedicata ad un accenno alla complessa vicenda della risarcibilita' dei danni conseguenti a violazioni di interessi legittimi ed alla costituzione di parte civile dei privati nei reati urbanistici, tratteggiando una nozione di danno, enucleata dalle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di danno biologico, danno ambientale ed alla vita di relazione, si' da ammettere la risarcibilita' di quello derivante dal turbamento psichico conseguente all' alterazione ed al deturpamento di una bellezza naturale.
art. 22 l. 28 febbraio 1985, n. 47



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