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196510
IDG921502566
92.15.02566 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Francesco
Il comune sentimento nell' offesa al pudore. L' opera d' arte o di scienza. Riflessioni critiche e prospettive di riforma
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 4, pag. 506-517
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5171
Dopo essersi soffermato sul concetto di "osceno", inteso riduttivamente dal giurista italiano, come attinente alla sessualita' ed in particolare a quella genitale, viene preso in considerazione il rapporto dialettico esistente tra pudore e "comune sentimento". Delineati i due indirizzi contrapposti (in dottrina e in giurisprudenza), distinguendo la concezione storico-relativistica della nozione di comune sentimento, secondo la quale esso muterebbe di epoca in epoca e di luogo in luogo dalla concezione "deontologica", secondo cui invece trattasi di bene immutabile per ragioni etiche, viene in rilievo il trattamento riservato dal legislatore all' "opera d' arte o di scienza", considerate non oscene. Tale disciplina si ritiene fondata, oltre che sull' art. 529 c.p., sull' art. 33 Cost., di portata piu' ampia dell' art. 21 Cost. Esaminato il contrasto tra una giurisprudenza liberale, protesa a tutelare la fruizione da parte dei consociati dell' opera d' arte o di scienza ed una giurisprudenza repressiva, per ragioni moralistiche, delle suddette opere, si propende a ritenere non punibili per errore di fatto gli autori, che, pur avendo l' intenzione di creare opere di valore artistico o scientifico, restano frustrati nei risultati conseguiti. Detto errore sarebbe ammissibile considerato il disposto dell' art. 529 elemento intrinseco della norma incriminatrice. Si conclude auspicando de iure condendo una disciplina che, svincolata da ogni influenza moralistica, si limiti a reprimere i comportamenti che per manifestazioni violente, per lo sfruttamento dei minori o per indebita invadenza nella sfera privata degli adulti, non disposti ad essere molestati da manifestazioni oscene, costituiscano un effettivo danno sociale.
art. 33 Cost. art. 529 c.p.



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