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196511
IDG921502567
92.15.02567 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oricchio Antonio
Occupazione espropriativa e prescrizione del diritto nei recenti orientamenti della giurisprudenza
Giur. merito, an. 24 (1992), fasc. 2, pt. 4, pag. 518-521
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13131
La giurisprudenza di legittimita', com' e' noto, sosteneva la quinquennalita' del termine di prescrizione del diritto del proprietario dell' immobile sottoposto alla c.d. occupazione espropriativa (o acquisitiva). Questo principio, in particolare, veniva dapprima affermato dalla celebre sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1464 del 1983 e, poi, costantemente riconfermato dalla generalita' delle pronunce successive della Suprema Corte. Con la sentenza n. 7210 del 1990 della I sezione della Cassazione si e' assistito, di recente, ad un vero e proprio revirement, in tema, dell' ordinamento giurisprudenziale di legittimita'. Questo ha, in pratica, ricalcato e sviluppato quanto analogamente gia' sostenuto negli ultimi tempi da piu' pronunce, cronologicamente anteriori, di giudici di merito. infatti, gia', ad esempio, il Tribunale di Torino e la Corte d' Appello di Caltanissetta avevano gradatamente effettuato, sia pur con differenti sfumature, una separazione logica fra il momento del mero possesso (o spossessamento) del bene e quello traslativo della proprieta' del medesimo immobile. L' orientamento in materia dell' anzidetta giurisprudenza di merito e' stato recepito e portato ad ulteriore sviluppo dalla sentenza della Cassazione n. 7210 cit., la quale ha ritenuto che l' acquisto a titolo originario in capo alla p.a. di un immobile illegittimamente occupato e sul quale essa abbia realizzato un' opera pubblica conforme alla dichiarazione di pubblica utilita', ma in assenza di legittimo provvedimento espropriativo comporta il sorgere, per il privato gia' proprietario, di un diritto di credito al controvalore del bene perduto, assoggettato all' ordinario termine decennale di prescrizione. E cosi' si e' passati, pure a livello di giurisprudenza di legittimita', da un diritto al risarcimento a prescrizione quinquennale al succitato "diritto al controvalore del bene perduto" con conseguenziale termine ordinario decennale di prescrizione.



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