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196572
IDG920402628
92.04.02628 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Silvestri Maurizio
L' ultrattivita' della convalida dell' arresto e la proporzionalita' negata
Nota a Cass. sez. un. pen. 1 ottobre 1991
Crit. dir., an. 18 (1992), fasc. 1, pag. 29-32
D68; D6251; D611
Le sezioni unite hanno affrontato due questioni. La prima riguarda la soluzione di un contrasto giurisprudenziale esistente in ordine ai criteri di interpretazione dell' art. 280 c.p.p. Riguardo alla seconda questione, sulla quale si incentra criticamente la nota, le sezioni unite affermano che "ai sensi degli artt. 566 e 391 c.p.p. il Pretore, in casi di arresto in flagranza, dopo aver sentito l' arrestato deve limitarsi a provvedere in ordine alla convalida dell' arresto, procrastinando, secondo il chiaro disposto della legge, l' adozione delle misure cautelari all' esito del contestuale giudizio direttissimo con la sentenza di condanna o con l' adozione di un autonomo provvedimento nell' esercizio del potere di cui all' art. 279 c.p.p. e nell' osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 273, 274 e 280 c.p.p.". In sostanza, afferma l' A., viene riconosciuta una ultrattivita', in deroga all' art. 391 c.p.p, della convalida dell' arresto, finendo per affermare che tale titolo, in assenza di uno specifico provvedimento applicativo di misure coercitive, legittima il protrarsi dello status detentionis fino all' esito del giudizio direttissimo.
art. 64 n. 4 c.p.p. art. 273 c.p.p. art. 274 c.p.p. art. 280 c.p.p. art. 391 c.p.p. art. 566 c.p.p.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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