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196620
IDG920602666
92.06.02666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannone Celestina
La disciplina della chiamata in garanzia secondo la Convenzione giudiziaria di Bruxelles
Nota a CGCE sez. I 15 maggio 1990 (causa 365/88)
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 6-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4021; D881
La Corte di Giustizia si e' pronunciata, con la sentenza in epigrafe, sull' art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e all' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L' articolo citato stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di altro Stato contraente puo' essere citato, in caso di azione di garanzia o di chiamata di terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale. La Corte ha esaminato due questioni: l' applicabilita' dell' art. 6 n. 2, nel caso in cui la competenza per la causa principale sia attribuita in base ad un criterio differente rispetto a quello generale del domicilio del covenuto; se si possano ritenere applicabili le norme processuali del giudice nazionale adito per stabilire se si debba accogliere la domanda di chiamata in garanzia, oppure se il giudice sia tenuto all' accoglimento di tale domanda, con l' unica eccezione, prevista dallo stesso art. 6 n. 2, che essa sia stata proposta allo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale.
art. 6 n. 2 Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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