| 196620 | |
| IDG920602666 | |
| 92.06.02666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iannone Celestina
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| La disciplina della chiamata in garanzia secondo la Convenzione
giudiziaria di Bruxelles
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| Nota a CGCE sez. I 15 maggio 1990 (causa 365/88)
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 6-8
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4021; D881
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| La Corte di Giustizia si e' pronunciata, con la sentenza in epigrafe,
sull' art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles relativa alla
competenza giurisdizionale e all' esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale. L' articolo citato stabilisce che il
convenuto domiciliato nel territorio di altro Stato contraente puo'
essere citato, in caso di azione di garanzia o di chiamata di terzo
nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la
domanda principale. La Corte ha esaminato due questioni: l'
applicabilita' dell' art. 6 n. 2, nel caso in cui la competenza per
la causa principale sia attribuita in base ad un criterio differente
rispetto a quello generale del domicilio del covenuto; se si possano
ritenere applicabili le norme processuali del giudice nazionale adito
per stabilire se si debba accogliere la domanda di chiamata in
garanzia, oppure se il giudice sia tenuto all' accoglimento di tale
domanda, con l' unica eccezione, prevista dallo stesso art. 6 n. 2,
che essa sia stata proposta allo scopo di distogliere il convenuto
dal suo giudice naturale.
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| art. 6 n. 2 Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza
giurisdizionale)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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