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196624
IDG920602670
92.06.02670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
L' ordinanza-ingiunzione in pendenza di fallimento
Nota a Cass. sez. lav. 24 settembre 1991, n. 9944
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 73-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D31362; D50324
Questi i contenuti della sentenza, esposti dall' A.: la Cassazione, nell' affrontare il problema della sorte dell' ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell' imprenditore fallito, ha innanzitutto osservato che tale provvedimento e' assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, traendone la conclusione che, da un lato, non rileva il momento in cui esso e' stato emesso, ma quello in cui e' stata commessa l' infrazione, per stabilire la concorsualita' del credito e, dall' altro, che non e' applicabile il comma 3 dell' art. 95 l. fall. (secondo cui se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, e' necessaria l' impugnazione se non si vuole ammettere il credito). Trattandosi, percio', di un titolo inefficace nei confronti del fallimento, e costituendo la legittimita' del titolo "un antecedente logico necessario della pronunzia sulla richiesta di pagamento", esaminabile, al pari di ogni altra questione pregiudiziale, in sede di verifica, la pretesa obbligatoria fatta valere dall' amministrazione non puo' che trovare ingresso nella speciale sede dell' accertamento del passivo, nel cui ambito dovra' essere affrontata ogni altra eccezione sollevabile dal curatore. Tutto cio', a parere della Corte, non esclude tuttavia che il curatore possa anche servirsi dell' opposizione al Pretore nell 'ipotesi in cui sussista un accertamento negativo dell' obbligazione fatta valere. In questo caso, pero', la pronuncia deve limitarsi alla declaratoria di inefficacia dell' ordinanza-ingiunzione e non puo' investire altre ragioni di contestazione eventualmente dedotte dall' opponente (curatore). La sentenza annotata esige, a parere dell' A., precisazioni anche sulla base delle altre indicazioni interpretative elaborate in questa materia dalla stessa Cassazione.
art. 52 l. fall. art. 93 l. fall. art. 95 l. fall. art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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