Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


196683
IDG920602729
92.06.02729 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Persiani Mattia
Legge 30 luglio 1990, n. 218. La previdenza degli enti pubblici creditizi (dai regimi esclusivi o esonerati all' assicurazione generale obbligatoria). Commento all' art. 3 (Rapporti di lavoro)
Nuove leggi civ., an. 14 (1991), fasc. 6, pag. 1261-1267
D70; D703; D18123
(Sommario: - Premessa. - La disposizione di cui al comma 1 ed il suo campo di applicazione. - La deroga parziale e temporanea all' art. 2112 c.c. - Contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva aziendale. - Le ragioni della deroga. - La temporanea vigenza dei regimi originari. - Il campo di applicazione del secondo comma. - L' espressione "diritti quesiti". - La garanzia dei diritti gia' maturati. Il trattamento economico. Il trattamento normativo. - I diritti derivanti da leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell' ente di appa rtenenza. - L' assetto previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi: regime generale dell' INPS, regimi esclusivi ed esonerati (rinvio); regimi previdenziali aziendali integrativi. - Trasferimento delle aziende creditizie e vicende della tutela previdenziale aziendale dei dipendenti ad esse addetti. - I "diritti quesiti" in materia di previdenza integrativa aziendale. Opportunita' di una considerazione particolare)
art. 3 l. 30 luglio 1990, n. 218 art. 2112 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati