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Documento


196728
IDG920602774
92.06.02774 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schlesinger Piero
Poteri unilaterali di modificazione ("ius variandi") del rapporto contrattuale
Giur. comm., an. 19 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 18-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3060
Premessa qualche sintetica puntualizzazione sul significato dell' espressione "il contratto ha forza di legge fra le parti", l' A. osserva come sia logico dubitare che possa riconoscersi un potere unilaterale di modificare il contenuto del contratto. La questione viene approfondita, tra l' altro, in relazione alla prassi che riconosce alle aziende di credito la facolta' di modificare, unilateralmente e discrezionalmente, i tassi di interesse inizialmente concordati con la clientela. Vengono infine esaminati alcuni casi in cui e' la stessa legge a garantire a uno dei contraenti lo "ius variandi".
art. 1372 c.c. art. 1373 c.c. art. 1661 c.c. art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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