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196754
IDG920602800
92.06.02800 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meo Giorgio
Azione "comune" e azione "individuale" contro amministratori e sindaci di societa' di gestione di fondi comuni mobiliari
Riv. dir. comm., an. 84 (1986), fasc. 5-8, pt. 1, pag. 169-201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18127; D312203; D312204
(Sommario: - Azione "comune" e azione "individuale": un problema di metodo. - L' azione individuale nell' art. 3, comma 5, l. n. 77/1983: la tutela contro gli amministratori della societa' di gestione secondo il codice civile. Inapplicabilita' ai partecipanti a fondi d' investimento della tutela dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. La tutela assicurata al partecipante direttamente danneggiato dall' art. 2395 c.c. - La specificita' della tutela ex art. 3, comma 5: pregiudizio patrimoniale arrecato al fondo e interesse proprio del partecipante. Irrilevanza della mancata previsione, nell' art. 3, comma 5, dell' elemento soggettivo del comportamento dannoso. Natura contrattuale della responsabilita' degli amministratori verso i partecipanti. - Se l' azione individuale ex art. 3, comma 5, possa esercitarsi in corso normale di rapporto o soltanto in presenza dei presupposti per l' esercizio dell' azione commissariale. Rinvio. - L' azione nell' interesse "comune" dei partecipanti. Intorno al concetto di interesse comune: differenze con la tutela comune degli obbligazionisti. Rapporti con la tutela comune dei creditori sociali ex artt. 146 e 206 l. fall. - RApporti tra l' azione "comune" e l' azione "individuale" nella disciplina dei fondi di investimento. - L' azione individuale contro gli amministratori della societa' gerente ai sensi dell' art. 3, comma 5 e' esperibile solo ove ricorrano i presupposti per il commissariamento ai sensi dell' art. 8 della legge istitutiva. - Osservazioni sulla specificita' dell' art. 3, comma 5 nella tutela dei partecipanti verso i sindaci della societa' di gestione)
art. 3 l. 23 marzo 1983, n. 77 art. 142 l. fall. art. 206 l. fall. art. 2043 c.c. art. 2394 c.c. art. 2395 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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