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196880
IDG920902936
92.09.02936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paolis Marco
Sulla parziale illegittimita' costituzionale dell' art. 233 comma 1 n. 1 c.p.mil.p.
Osservazione a C. Cost. 10 gennaio 1991, n. 2
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 1729-1732
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51900; D550
La sentenza in rassegna, dichiarando l' illegittimita' parziale dell' art. 233 comma 1 n. 1 c.p.mil.p., ha esteso all' ordinamento penale militare le conclusioni della sentenza n. 1085/1988 della stessa Corte Costituzionale. Con essa era stata dichiarata l' illegittimita' costituzionale dell' art. 626 comma 1 n. 1 c.p., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Entrambe le sentenze, rileva fra l' altro l' A. appaiono il frutto dell' elaborazione delle nuove concezioni sul tema del principio di colpevolezza, fissate dalla Corte stessa nella sentenza n. 364/1988.
art. 626 comma 1 n. 1 c.p. art. 233 comma 1 n. 1 c.p.mil.p. C. Cost. 24 marzo 1988, n. 364 C. Cost. 13 dicembre 1988, n. 1085
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