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196886
IDG920902942
92.09.02942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tito Raffaele
In tema di alterazione di bolle di accompagnamento
Osservazione a Cass. sez. III pen. 21 dicembre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 1841-1844
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538
Secondo la sentenza in epigrafe, l' alterazione delle bolle di accompagnamento emesse in epoca successiva al 31 dicembre 1982 costituisce il delitto previsto dall' art. 4 n. 1 l. 516/1982. La Suprema Corte, afferma l' A., dimostra di non condividere alcune opinioni dei giudici di merito e di autorevoli studiosi circa la condotta del cessionario dei beni, che si limitava a conservare in contabilita' la bolla alterata. L' A. prende spunto da questa pronuncia per una panoramica sullo stato della giurisprudenza e della dottrina su alcuni aspetti del delitto di cui all' art. 4 n. 1 l. 516/1982, che non e' stato modificato dalla riforma di cui alla l. 154/1991.
art. 4 n. 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n. 516
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