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196893
IDG920902949
92.09.02949 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maci Antonio
L' affidamento in prova al servizio sociale nei labirinti della Corte Costituzionale
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 11, pt. 1, pag. 1917-1919
D6440
La sentenza della Corte Costituzionale n. 386/1989, che ha dichiarato la parziale illegittimita' dell' art. 47 comma 1 l. 354/1975, come sostituito dall' art. 11 l. 663/1986, estende ulteriormente l' ambito di applicazione di tale articolo, escludendo dalla "pena inflitta" anche la parte di pena gia' espiata. L' A. richiama la giurisprudenza delle sezioni unite, con particolare riguardo alla sentenza n. 6/1989, per sostenere l' opportunita' di un intervento legislativo che chiarisca se il principio enunciato dalle sezioni unite in tale sentenza, peraltro ignorato dal la Corte Costituzionale, meriti di essere legislativamente confermato, sicche' possa concludersi che l' espressione "pena inflitta" contenuta nel citato art. 47 comma 1 debba essere intesa come "pena irrogata", senza che possano incidere le cause estintive della pena, come l' indulto, che influiscono sulla pena da eseguire in concreto e non incidono su quella inflitta, ne' i periodi di detenzione sofferti in precedenza per altro reato, in ordine ai quali sussistono le condizioni per la fungibilita', ne' la parte di pena gia' scontata.
art. 47 comma 1 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663 C. Cost. 11 luglio 1989, n. 386 Cass. sez. un. pen. 26 aprile 1989, n. 6
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