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196906
IDG920902962
92.09.02962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Franco
La costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste e la riforma dell' art. 18 della legge n. 349/1986
Nota a Cass. sez. III pen. 19 dicembre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 12, pt. 1, pag. 2016-2019
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D1825; D6032; D60320
La sentenza in esame riguarda la questione se e in quali limiti le associazioni riconosciute possano costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti il danno all' ambiente. Piu' in particolare se le parti civili, oltre a collaborare in vario modo col giudice, possano invocare il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti ritenuti penalmente responsabili. La sentenza ha riposto positivamente alla questione della costituzione di parte civile, ma ha negato la pretesa risarcitoria, salvo il rimborso delle spese processuali. L' esame della sentenza conduce l' A. a ritenere che non e' stato risolto il dilemma: associazioni con i poteri della persona offesa o con quelli della parte civile? La Corte ha infatti imboccato la terza via, creando la figura del tutto nuova di una parte civile che "non" chiede ne' ottiene restituzioni o risarcimento dei danni, ma puo' chiedere solo il rimborso delle spese processuali. Tale istituto deriverebbe dall' art. 18 l. 349/1986. L' A. sostiene la necessita' di una riforma di questo articolo.
art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 91 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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