| 196906 | |
| IDG920902962 | |
| 92.09.02962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Giampietro Franco
| |
| La costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste e la
riforma dell' art. 18 della legge n. 349/1986
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III pen. 19 dicembre 1990
| |
| Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 12, pt. 1, pag. 2016-2019
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D539; D1825; D6032; D60320
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza in esame riguarda la questione se e in quali limiti le
associazioni riconosciute possano costituirsi parte civile nei
processi penali riguardanti il danno all' ambiente. Piu' in
particolare se le parti civili, oltre a collaborare in vario modo col
giudice, possano invocare il diritto al risarcimento del danno nei
confronti dei soggetti ritenuti penalmente responsabili. La sentenza
ha riposto positivamente alla questione della costituzione di parte
civile, ma ha negato la pretesa risarcitoria, salvo il rimborso delle
spese processuali. L' esame della sentenza conduce l' A. a ritenere
che non e' stato risolto il dilemma: associazioni con i poteri della
persona offesa o con quelli della parte civile? La Corte ha infatti
imboccato la terza via, creando la figura del tutto nuova di una
parte civile che "non" chiede ne' ottiene restituzioni o risarcimento
dei danni, ma puo' chiedere solo il rimborso delle spese processuali.
Tale istituto deriverebbe dall' art. 18 l. 349/1986. L' A. sostiene
la necessita' di una riforma di questo articolo.
| |
| art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349
art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349
art. 91 c.p.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |