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196920
IDG920902976
92.09.02976 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Randazzo Ettore
Sul alcune ipotesi di nullita' del procedimento di riesame di misure coercitive
Osservazione a Cass. sez. VI pen. 11 marzo 1991
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 12, pt. 2, pag. 965-971
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61128; D607; D6052
Vengono esaminati criticamente i principi affermati nella sentenza per quanto riguarda: la nullita' derivante dall' inosservanza del termine di 3 giorni previsto dall' art. 309 c.p.p. per la comparizione all' udienza camerale; la impossibilita', ex art. 182 c.p.p., di eccepire la nullita' per l' imputato che non abbia provveduto a comunicare la modifica del domicilio precedentemente eletto; l' onere di allegazione che incomberebbe sull' interessato, in ordine alla comunicazione all' ufficio giudiziario procedente del nuovo domicilio. Secondo l' ultima massima, l' imputato o l' indagato che, ricevuto intempestivamente l' avviso, intervenga all' udienza camerale (il cui verbale, tra l' altro, venga riaperto per consentire l' esplicazione delle difese), non ha interesse, e dunque titolo, per eccepire la relativa nullita', non essendo ravvisabile alcun concreto pregiudizio (art. 182 comma 1 c.p.p.).
art. 162 c.p.p. art. 178 c.p.p. art. 179 c.p.p. art. 182 comma 1 c.p.p. art. 309 comma 8 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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