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Documento


196967
IDG921003023
92.10.03023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masi Giuseppe
Controversie tra l' amministrazione finanziaria e l' istituto di credito delegato dal contribuente al versamento IVA. Competenza del giudice ordinario
Nota a Comm. II grado Avellino 4 maggio 1991, n. 138
Comm. trib. centr., s. 1, an. 23 (1991), fasc. 11, pt. 2, pag. 1838-1839
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2174
La Commissione Centrale, con la decisione n. 8988/1987, aveva escluso dalla competenza della giurisdizione tributaria una fattispecie in cui la banca delegata alla riscossione contestava all' amministrazione finanziaria il diritto di applicare la penale prevista dall' art. 12 l. 751/1986, per il ritardo nei versamenti all' erario da essa effettuati delle somme dovute per IVA, dei quali la banca era stata incaricata dal contribuente. Richiamato il principio esposto dalla Commissione Centrale, l' A. sostiene che correttamente e' stato risolto, con la pronuncia in rassegna, il caso riguardante una richiesta di rimborso di somme erroneamente versate in piu' dalla banca. In sostanza anche in questo caso era applicabile il principio generale che afferma la natura privatistica del rapporto tra banca e amministrazione finanziaria. La controversia, quindi, spetta alla cognizione del giudice ordinario.
art. 12 l. 12 novembre 1976, n. 751 Comm. Centr. 5 dicembre 1987, n. 8988
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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