| 196967 | |
| IDG921003023 | |
| 92.10.03023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Masi Giuseppe
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| Controversie tra l' amministrazione finanziaria e l' istituto di
credito delegato dal contribuente al versamento IVA. Competenza del
giudice ordinario
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| Nota a Comm. II grado Avellino 4 maggio 1991, n. 138
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| Comm. trib. centr., s. 1, an. 23 (1991), fasc. 11, pt. 2, pag.
1838-1839
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2174
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| La Commissione Centrale, con la decisione n. 8988/1987, aveva escluso
dalla competenza della giurisdizione tributaria una fattispecie in
cui la banca delegata alla riscossione contestava all'
amministrazione finanziaria il diritto di applicare la penale
prevista dall' art. 12 l. 751/1986, per il ritardo nei versamenti
all' erario da essa effettuati delle somme dovute per IVA, dei quali
la banca era stata incaricata dal contribuente. Richiamato il
principio esposto dalla Commissione Centrale, l' A. sostiene che
correttamente e' stato risolto, con la pronuncia in rassegna, il caso
riguardante una richiesta di rimborso di somme erroneamente versate
in piu' dalla banca. In sostanza anche in questo caso era applicabile
il principio generale che afferma la natura privatistica del rapporto
tra banca e amministrazione finanziaria. La controversia, quindi,
spetta alla cognizione del giudice ordinario.
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| art. 12 l. 12 novembre 1976, n. 751
Comm. Centr. 5 dicembre 1987, n. 8988
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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