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197002
IDG921003058
92.10.03058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marongiu Gianni
I conti transitori di riassicurazione nella determinazione del reddito imponibile
Nota a Comm. I grado sez. VII Torino 15 aprile 1991, n. 299 Comm. I grado sez. VI Roma 11 febbraio 1991
Dir. prat. trib., an. 62 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 1377-1392
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073; D3167; D312207
Le due decisioni in rassegna hanno affrontato e risolto la questione che, sui conti transitori attivi e passivi di riassicurazione, ha visto contrapporsi le tesi del SECIT (Servizio Centrale degli Ispettori Tributari) e delle imprese di assicurazione. A differenza di quanto affermato dal SECIT, e' corretto sottoscrivere i premi di riassicurazione in contri patrimoniali transitori attivi e passivi detti "da riassicurazione", poiche' alla chiusura dell' esercizio il ricavo o il costo non e' obiettivamente determinabile. La "ratio" dell' art. 74 d.p.r. 597/1973, afferma l' A., e' quella di evitare che costi presunti trovino capienza nella determinazione del reddito imponibile; cio' risulta confermato dalla dizione del "nuovo" art. 75 d.p.r. 917/1986.
art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 3 d.p.r. 31 marzo1975, n. 137 art. 75 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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