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197006
IDG921003062
92.10.03062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coabu Omero
Effetti della pronunzia di terzo grado sull' atto impositivo
Nota a Cass. sez. I civ. 8 maggio 1991, n. 5135
Dir. prat. trib., an. 62 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 1405-1407
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2156; D21719; D21721; D2175
La sentenza in rassegna ribadisce un indirizzo secondo il quale se il ricorso e' stato proposto per vizio di motivazione, la pronunzia di terzo grado non puo' annullare la decisione impugnata rinviando alla Commissione di II grado, ma deve decidere nel merito con propria autonoma motivazione, salvo che non si debba rinnovare il giudizio a causa di una valutazione estimativa o della misura di una pena pecuniaria.
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 29 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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