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197031
IDG921203087
92.12.03087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Ersilio
Liquidazione della indennita' "una tantum" ai dipendenti degli enti locali
Amm. it., an. 47 (1992), fasc. 3, pag. 427-428
D14328; D74405
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 31/1987, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 32 r.d.l. 680/1938, concernente l' ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, nella parte in cui esclude i dipendenti di detti Enti dimissionari prima di aver maturato il diritto all' indennita' una tantum. Dopo aver illustrato il contenuto di questa pronuncia, l' A. valuta gli effetti dell' art. 22 d.l. 359/1987, relativo all' indennita' premio di servizio dei dipendenti degli Enti locali.
art. 32 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 art. 22 d.l. 31 agosto 1987, n. 359 l. 29 ottobre 1987, n. 440 C. Cost. 29 gennaio 1987, n. 31
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