| L' articolo pone in evidenza l' incongruita' della sottoposizione al
visto della Corte dei Conti dei decreti legislativi recanti norme di
attuazione degli Statuti speciali con la posizione rivestita da dette
norme nel sistema delle fonti del diritto. La vigente interpretazione
dell' art. 100, secondo comma, Cost., cosi' come specificato dall'
art. 16 l. 400/1988, non porta all' esenzione dal controllo
preventivo della Corte dei Conti dei predetti decreti legislativi, in
quanto la lettera della legge cit. esclude dal controllo preventivo
della Corte dei Conti i soli decreti presidenziali adottati ai sensi
degli artt. 76 e 77 Cost. e non quelli adottati sulla base di altre
previsioni di rango costituzionale. Tuttavia, anche alla luce delle
considerazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 406/1989,
si evidenzia che la ratio dell' art. 16 della l. 400/1988, e' rivolta
a sottrarre dal controllo della Corte dei Conti gli atti del Governo
aventi valore di legge. In tale contesto e con riferimento alla
gerarchia delle fonti del diritto, occorre considerare che la
normativa di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige, cosi'
come quella delle altre regioni a statuto speciale, assume, il
carattere di "ultraprimarieta'", in quanto, sulla base delle apposite
previsioni dei vari Statuti, il Governo provvede all' emanazione dei
decreti di attuazione attraverso preventive consultazioni con
rappresentanze delle Regioni. Auspicando una decisiva determinazione,
legislativa o giurisprudenziale, l' articolo conclude ponendo in
evidenza le possibili alternative all' attuale situazione, sicche' si
possa contemperare l' interesse al rispetto della posizione delle
fonti normative in argomento con l' esigenza di opportuni controlli
sulle stesse, specie sul versante del contenimento della spesa
pubblica.
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