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197144
IDG921503200
92.15.03200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caponi R.
(Osservazione alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1368 del 1992)
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 7 febbraio 1992, n. 1368
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 686-687
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30136; D021430; D422
La Corte Costituzionale aveva dichiarato l' illegittimita' dell' art. 274 comma 1 c.c. nella parte in cui, se si tratta di minore di anni 16, non prevede che l' azione promossa dal genitore che esercita la potesta' sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente agli interessi del figlio. Il problema che la Cassazione doveva risolvere era il seguente: sopravvenuta la pronuncia della Consulta nella pendenza del ricorso per Cassazione contro i provvedimenti dei giudici che hanno ritenuto ammissibile l' azione di dichiarazione giudiziale della paternita' senza constatare (conformemente alla situazione normativa anteriore alla pronuncia dei giudici costituzionali) la corrispondenza dell' azione all' interesse del figlio, il Supremo collegio puo' cassare questi provvedimento perche' sono stati emessi senza tale constatazione? Con la sentenza in commento la Cassazione ha composto il conflitto insorto in seno alla prima sezione, accogliendo la decisione che ha risposto negativamente al quesito.
art. 136 Cost. art. 274 comma 1 c.c.



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