| 197144 | |
| IDG921503200 | |
| 92.15.03200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caponi R.
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| (Osservazione alla sentenza delle sezioni unite della Corte di
Cassazione n. 1368 del 1992)
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 7 febbraio 1992, n. 1368
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| Foro it., an. 117 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 686-687
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30136; D021430; D422
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| La Corte Costituzionale aveva dichiarato l' illegittimita' dell' art.
274 comma 1 c.c. nella parte in cui, se si tratta di minore di anni
16, non prevede che l' azione promossa dal genitore che esercita la
potesta' sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente
agli interessi del figlio. Il problema che la Cassazione doveva
risolvere era il seguente: sopravvenuta la pronuncia della Consulta
nella pendenza del ricorso per Cassazione contro i provvedimenti dei
giudici che hanno ritenuto ammissibile l' azione di dichiarazione
giudiziale della paternita' senza constatare (conformemente alla
situazione normativa anteriore alla pronuncia dei giudici
costituzionali) la corrispondenza dell' azione all' interesse del
figlio, il Supremo collegio puo' cassare questi provvedimento perche'
sono stati emessi senza tale constatazione? Con la sentenza in
commento la Cassazione ha composto il conflitto insorto in seno alla
prima sezione, accogliendo la decisione che ha risposto negativamente
al quesito.
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| art. 136 Cost.
art. 274 comma 1 c.c.
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