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197153
IDG921503209
92.15.03209 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciprini Franco
L' addio delle sezioni unite al difetto "temporaneo" di giurisdizione e la loro insistenza sull' art. 331 c.p.c.
Nota a Cass. sez. un. civ. 26 novembre 1990, n. 11366 Cass. sez. un. civ. 8 febbraio 1990, n. 865 Cass. sez. un. civ. 13 luglio 1989, n. 3284
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 904-907
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4181; D420; D42200
Le sentenze in epigrafe rappresentano, sostiene l' A., le ultime tappe dell' evoluzione giurisprudenziale delle sezioni unite per abbandonare il "grand arret" di cui alla sentenza n. 3632 del 1972 riguardo alla sospensione per regolamento di giurisdizione e sui suoi effetti. E' stata accolta la tesi sostenuta invano per circa 20 anni dalla dottrina in ordine agli effetti della violazione dell' art. 367 c.p.c. L' A. ritiene, tuttavia, che occorrano altri passaggi per raggiungere l' obiettivo finale del pieno rispetto della legge e, soprattutto, della Costituzione.
art. 331 c.p.c. art. 360 c.p.c. art. 367 c.p.c. Cass. 20 dicembre 1972, n. 3632



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