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197167
IDG921503223
92.15.03223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zanon Nicolo'
Principio di unita' dell' ordinamento e retroattivita' irragionevole della legge regionale
Nota a C. Cost. 31 ottobre 1991, n. 389
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 1A, pag. 21-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D01161
La sentenza in commento dichiara l' illegittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost, dell' art. 7 della l.r. CM 14/1973. L' A. richiama i precedenti orientamenti della Corte: quello relativo al valore del principio di irretroattivita' per il legislatore regionale; quello secondo cui le leggi retroattive debbono essere oggetto di un controllo particolarmente approfondito quanto alla loro razionalita' o ragionevolezza, e che possibili limiti alla retroattivita' delle leggi possono derivare da altri principi costituzionali. Questi due indirizzi confluiscono nella motivazione della sentenza in commento, che afferma l' incostituzionalita' per irragionevolezza della disposizione della legge regionale implicante un' efficacia retroattiva, l' A. sottolinea l' importanza e la portata della motivazione di questa sentenza.
art. 117 Cost. art. 7 l.r. CM 3 luglio 1973, n. 14 C. Cost. 24 gennaio 1989, n. 19 C. Cost. 4 aprile 1990, n. 155 art. 11 disp. prel. c.c.



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