| 197168 | |
| IDG921503224 | |
| 92.15.03224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Uccella Fulvio
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| La persona offesa come soggetto non secondario nel procedimento di
archiviazione: brevi "chiose" ad una sentenza riequilibratrice
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| Nota a C. Cost. 11 luglio 1991, n. 353
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 1Q, pag. 37-40
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60302; D60320; D635
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| La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 178 lett. c,
e 409 c.p.p. era stata sollevata in quanto non prevederebbero alcuna
forma di tutela per la persona offesa dal reato a cui non venga data
notizia della richiesta di archiviazione del P.M., nonostante l'
espressa domanda da essa proposta nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione. Con la sentenza in commento,
interpretativa di rigetto, la Corte ha "salvato", sostiene l' A.,
dalla illegittimita' le due norme. La Corte, infatti, privilegiando
il procedimento valutativo piu' conforme alla Costituzione, ha
ritenuto che dalla lettura congiunta degli artt. 127, 409 c.p.p
discende che l' offeso del reato, se non avvisato dell' udienza,
possa proporre ricorso per Cassazione per violazione dell' art. 127
comma 5 c.p.p. La legge, cioe', riconosce espressamente alla persona
offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l'
ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP in camera di
consiglio, senza che di tale udienza sia stato dato avviso.
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| art. 127 c.p.p.
art. 178 lett. c c.p.p.
art. 406 c.p.p.
art. 408 c.p.p.
art. 409 c.p.p.
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