Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


197168
IDG921503224
92.15.03224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Uccella Fulvio
La persona offesa come soggetto non secondario nel procedimento di archiviazione: brevi "chiose" ad una sentenza riequilibratrice
Nota a C. Cost. 11 luglio 1991, n. 353
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 1Q, pag. 37-40
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60302; D60320; D635
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 178 lett. c, e 409 c.p.p. era stata sollevata in quanto non prevederebbero alcuna forma di tutela per la persona offesa dal reato a cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione del P.M., nonostante l' espressa domanda da essa proposta nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione. Con la sentenza in commento, interpretativa di rigetto, la Corte ha "salvato", sostiene l' A., dalla illegittimita' le due norme. La Corte, infatti, privilegiando il procedimento valutativo piu' conforme alla Costituzione, ha ritenuto che dalla lettura congiunta degli artt. 127, 409 c.p.p discende che l' offeso del reato, se non avvisato dell' udienza, possa proporre ricorso per Cassazione per violazione dell' art. 127 comma 5 c.p.p. La legge, cioe', riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l' ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP in camera di consiglio, senza che di tale udienza sia stato dato avviso.
art. 127 c.p.p. art. 178 lett. c c.p.p. art. 406 c.p.p. art. 408 c.p.p. art. 409 c.p.p.



Ritorna al menu della banca dati