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197172
IDG921503228
92.15.03228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Basile Fausto
Mancato esercizio del diritto di prelazione ed obbligo di rinnovazione della "denuntiatio"
Nota a Cass. sez. III civ. 21 maggio 1991, n. 5713
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 1A, pag. 115-118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D3057
Secondo la sentenza in esame, il locatore deve rinnovare la "denuntiatio" al conduttore qualora, anche in mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte di questi, tra la scadenza del termine utile per esercitare il diritto di prelazione e la stipulazione del contratto di compravendita con lo stesso terzo, sia decorso un notevole lasso di tempo. L' A. esamina due questioni pregiudiziali: quella della natura della "denuntiatio" e quella della tassativita' o meno della descrizione effettuata dall' art. 39 comma 1 l. 392/1978, richiamando le soluzioni ermeneutiche accolte dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Ritiene condivisibile la soluzione accolta dalla Cassazione ed esamina la questione relativa al "quando" il tempo intercorso per addivenire alla stipula del contratto di compravendita non sia congruo e si renda necessaria la rinnovazione della "denuntiatio".
art. 38 comma 1 l. 27 luglio 1978, n. 392



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