Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


197174
IDG921503230
92.15.03230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Samoriì Giampiero
Sulla competenza ad emanare provvedimenti cautelari contro amministratori e sindaci di societa' fallita
Nota a Cass. sez. I civ. 28 dicembre 1990, n. 12192
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 1A, pag. 141-152
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D312203; D313; D44020
Fra i provvedimenti cautelari dell' art. 146 comma 3 l. fall. e' fatto rientrare quello relativo al sequestro conservativo. Riguardo alla competenza ad emanare detto provvedimento nel periodo che precede l' instaurazione del giudizio di merito e durante la sua pendenza, la Corte ha risolto la questione nel senso della esclusivita' della competenza del giudice delegato, prima dell' inizio della causa di merito; della competenza esclusiva del giudice istruttore a causa di merito pendente. Gli spunti di ordine generale e sistematico contenuti nella sentenza offrono un quadro definitivo sulla ripartizione della competenza tra il giudice delegato e i giudici indicati dagli artt. 672 e 673 d.p.r., che l' A. si propone di verificare se possano essere tenuti fermi una volta entrata in vigore la l. 353/1990, con riguardo alla quale esamina gli adattamenti che la fase successiva all' emanazione del sequestro da parte dell' organo della procedura concorsuale verra' a subire.
art. 25 n. 2 l. fall. art. 146 comma 3 l. fall. art. 151 l. fall. l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 672 c.p.c. art. 673 c.p.c. art. 680 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati