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197176
IDG921503232
92.15.03232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmotto Eugenio
Gravita' e irreparabilita' del danno per sospendere l' esecuzione della sentenza d' appello ex art. 373 c.p.c.; brevi considerazioni a proposito del debitore in crisi di liquidita'
Nota a ord. App. Torino sez. II civ. 18 ottobre 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 1B, pag. 1-6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4170; D422
L' ordinanza in esame riguarda i presupposti per la sospensione ex art. 373 c.p.c. della sentenza d' appello impugnata. Secondo la Corte d' Appello la gravita' del danno derivante dall' esecuzione della sentenza deve valutarsi anche con riguardo alle condizioni soggettive delle parti. Mentre l' irreparabilita' del medesimo si deve valutare in termini oggettivi, non configura, riguardo al caso esaminato, gravita' del danno la crisi di liquidita' del debitore, ne' irreparabilita' il pagamento di una somma di denaro. Viene esaminata la casistica sulla gravita' e irreparabilita' del danno derivante dall' esecuzione di una sentenza, sia in riferimento alla crisi di liquidita' che al rilascio di immobili: fondi rustici, immobili urbani destinati ad uso abitativo o ad attivita' d' impresa o professionale.
art. 373 c.p.c.



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