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197183
IDG921503239
92.15.03239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dogliotti Massimo
Inseminazione artificiale e rapporto di filiazione
Nota a Trib. Monza 17 ottobre 1989
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 1B, pag. 73-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300080; D3013; F31
La fattispecie: due coniugi senza figli conoscono un' algerina immigrata e concludono un vero e proprio "contratto": essa s' impegna a sottoporsi ad inseminazione artificiale da parte dell' uomo e ad affidare a lui e alla moglie il nato, rinunciando a qualsiasi diritto su di lui, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro. Data alla luce una bambina, la donna si rifiuta di consegnarla ai coniugi richiedenti. Questi convengono in giudizio l' algerina perche' sia condannata all' adempimento del "contratto". Il Tribunale ne sentenza la nullita' "perche' contrario a norme imperative e ai boni mores". In mancanza di una disciplina legislativa in materia di inseminazione artificiale questa sentenza, assai articolata e ricca di argomentazioni, afferma l' A., colma la lacuna.
l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 232 c.c. art. 250 c.c. art. 252 c.c.



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