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197185
IDG921503241
92.15.03241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trevisson Lupacchini Tiziana
La liberta' dell' estradando nel caso di decisione favorevole alla domanda di estradizione
NOta a Cass. sez. VI pen. 4 marzo 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 31-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D652
L' A. prende spunto dalla pronuncia in epigrafe per mettere a fuoco alcuni profili della disciplina relativa alla cautela coercitiva dell' estradando come ridisegnata dal nuovo codice di procedura penale. Secondo la decisione in esame, la richiesta ministeriale di applicazione di misure coercitive cautelari non vincola il giudice. Per quanto riguarda, poi, la compatibilita' dell' applicazione della cautela coercitiva con il fatto che l' estradando si trovi gia' "in vinculis" per altra causa, la Cassazione ha risolto la questione nel senso che il giudice deve pronunciarsi tenendo conto delle esigenze cautelari relative al procedimento di estradizione, adeguandosi ai criteri posti dall' art. 714 comma 2 c.p.p., in forza dei quali l' estradando e' coercibile solo se esiste il pericolo che si sottragga all' eventuale consegna.
art. 704 comma 3 c.p.p. art. 714 comma 2 c.p.p.



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