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197186
IDG921503242
92.15.03242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Loffredo Rossana
Sul ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche
Nota a Cass. sez. VI pen. 5 dicembre 1990
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-40
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6145
La sentenza in commento respinge il ricorso in cui si sosteneva la nullita' della misura cautelare concessa sulla base di intercettazioni telefoniche i cui verbali non erano stati messi a disposizione della difesa, avendo il GIP autorizzato il ritardo del deposito ai sensi dell' art. 268 comma 5 c.p.p. L' A. esamina la disciplina delle intercettazioni telefoniche e condivide la decisione in quanto il ricorrente non aveva subito nessun tipo di pregiudizio circa la concoscenza degli elementi su cui era basato il provvedimento cautelare.
art. 266 comma 1 c.p.p. art. 267 comma 1 c.p.p. art. 268 comma 5 c.p.p. art. 268 comma 7 c.p.p.



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