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197210
IDG921503266
92.15.03266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cenci Daniele
Informazione di garanzia, misure interdittive e pericolosita' sociale dell' imputato
Nota a Cass. sez. V pen. 9 aprile 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 76-90
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6120; D611; D5022
La Corte ha deciso sulle seguenti questioni: l' obbligo di modifica dell' informazione di garanzia prima dell' emissione di una misura interdittiva; i criteri di giudizio in riferimento al pericolo che l' indagato compia delitti della stessa specie di quello per cui si procede (art. 274 lett. c) c.p.p.). Riguardo alla prima questione, l' A. condivide la soluzione accolta, secondo la quale l' esigenza di informare l' indagato dell' esistenza di un procedimento a suo carico sorge soltanto in relazione al difensore. Riguardo al secondo problema, la Corte ha affermato che il giudizio va condotto sulla base della vita anteatta. L' A. approfondisce questo aspetto della sentenza.
art. 274 lett. c c.p.p. art. 369 c.p.p.



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