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197212
IDG921503268
92.15.03268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lupinu Francesco
La nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto della persona "in vinculis"
Nota a Cass. sez. I pen. 4 dicembre 1990
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 99-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60350
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione riguarda la natura della disposizione di cui all' art. 96 comma 3 c.p.p. Secondo questa norma, la nomina del legale di fiducia della persona arrestata, fermata o sottoposta a custodia cautelare puo' essere effettuata anche da un prossimo congiunto. Si trattava di stabilire se il diritto in questione potesse essere esercitato dal prossimo congiunto a favore di qualsivoglia sottoposto ad indagini preliminari che patisca una riduzione delle proprie attitudini autodifensive. Con la sentenza in esame, escludendo che l' incarico difensivo possa essere conferito da un prossimo congiunto del latitante, ha ritenuto che la nomina debba pervenire dal diritto interessato e non da terzi, salvo i casi tassativamente previsti dall' art. 96 comma 3 c.p.p. Con il che viene negato ogni spazio ad un' integrazione analogica.
art. 96 comma 3 c.p.p.



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