| L' A. si richiama alla tesi esposta dal Presidente della Repubblica,
Francesco Cossiga, secondo il quale, dopo lo scioglimento, le Camere
sono delegittimate in quanto deputati e senatori diventano "solo dei
privati cittadini". Esaminato il dibattito dell' Assemblea
Costituente sull' art. 61 Cost., l' A. sostiene che a norma del comma
2 dello stesso articolo il Capo dello Stato puo' sciogliere le Camere
"ma non puo' delegittimarle". Esse, benche' sciolte, possono
continuare il loro lavoro finche' il nuovo Parlamento non si
riunisce. Il testo costituzionale non ammette limiti, ne' altri
possono porli.
| |