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197278
IDG920603334
92.06.03334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colesanti Vittorio
Sequestro "ante causam", clausola compromissoria e competenza territoriale
Nota a ord. Trib. Napoli sez. VII 31 gennaio 1991 ord. Trib. Napoli sez. VII 23 ottobre 1990
Dir. giur., s. 3, an. 106 (1991), fasc. 2-3, pag. 632-637
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44020
Si tratta del parere reso dall' A. sui problemi poi considerati dalle due ordinanze in epigrafe. L' A. cosi' delinea la vicenda nei suoi termini essenziali: viene chiesto e ottenuto un sequestro giudiziario di titoli azionari che si assumono oggetto di atti di disposizione compiuti in violazione di clausola di prelazione; peraltro, la controversia di merito e' devoluta ad arbitri in forza di patto compromissorio; il provvedimento autorizzativo del sequestro e' chiesto e concesso dal Presidente del Tribunale di Napoli, ove risiedono i convenuti dell' instaurando giudizio di merito e dove si asseriva sarebbero custodite le azioni; l' esecuzione del sequestro non puo' aver luogo con l' immissione del nominato custode nel possesso dei beni, perche' questi ultimi risultano costituiti in pegno a favore di un istituto di credito e si trovano altrove, piu' precisamente presso la sede di Milano dell' istituto creditore pignoratizio; viene quindi presentata dai sequestranti un' istanza affinche' il giudice che ha concesso il sequestro ordini ex art. 677 comma 2 c.p.c. alla banca di consegnare i titoli ai fini dell' immissione del custode nel possesso; su tale istanza il giudice provvede disponendo l' acquisizione degli atti costitutivi del pegno per verificare se la custodia dei titoli in luogo diverso da quello in cui e' sorto il rapporto costituiva una specifica condizione contrattuale ovvero una facolta' discrezionale della banca. Cio' premesso, e precisato che e' attualmente in corso il giudizio di convalida, si domanda: qual e' la sorte del provvedimento di sequestro? e quid in ordine all' indicata istanza ex art. 677 comma 2 c.p.c. con quanto vi ha fatto seguito?
art. 677 comma 2 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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