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197310
IDG920603366
92.06.03366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiacchieroni Alessandra
Sugli effetti della mancata forma scritta del contratto a tempo parziale
Nota a Cass. sez. lav. 24 aprile 1991, n. 4482
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 42 (1991), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 155-159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D30603; D30610
La sentenza in commento afferma che la forma scritta costituisce un requisito "ad substantiam" del contratto a tempo parziale, la cui mancanza determina la nullita' del contratto. Gli effetti della nullita' in questione sono quelli dell' art. 2126 c.c., per cui e' fatta salva la tutela della prestazione eseguita con il correlativo diritto alla retribuzione ad essa proporzionata. E' esclusa, invece, la conversione a tempo pieno. Su questo aspetto della sentenza l' A. richiama le diverse posizioni presenti in dottrina e giurisprudenza e auspica un intervento interpretativo del legislatore.
art. 5 comma 2 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 2126 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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