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Documento


197328
IDG920603384
92.06.03384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avio Alberto
Danno biologico e malattie professionali: un ritorno alla teoria del rischio professionale
Nota a C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 87
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 6-13
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7013; D0411
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' degli art. 2, 3, 74 del d.p.r. 1124/1965 nella parte in cui non e' previsto il risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle mansioni da lui svolte. Pur ritenendo inammissibile la questione, i giudici riconoscono apertamente il buon diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il danno subito a causa di lavoro anche quando esso non abbia ripercussioni sulla capacita' lavorativa. Si riconosce, cioe', che il danno biologico dev' essere tenuto in considerazione per la determinazione del "risarcimento" anche nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L' A. espone una serie di argomenti critici e, in una postilla, segnala altre due sentenze che riguardano il rapporto tra indennita' erogata dall' INAIL e danno biologico.
art. 32 comma 1 Cost. art. 35 comma 1 Cost. art. 38 comma 1 Cost. art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 3 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 74 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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