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Documento


197330
IDG920603386
92.06.03386 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lambertucci Pietro
Costituzione scioglimento delle r.s.a. nel settore del credito
Nota a decr. Pret. Milano 18 marzo 1991
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-28
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7111
Attraverso l' analisi dell' art. 3 della Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le Casse di risparmio, il decreto in esame stabilisce che il requisito minimo di lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali non puo' essere richiesto anche per la permanenza dell' organismo sindacale. Nella specie e' stato ritenuto antisindacale, e quindi sanzionato ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il comportamento del datore che aveva considerato sciolta la rappresentanza sindacale che non possedeva piu' la prescritta soglia numerica.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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