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197342
IDG920603398
92.06.03398 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghinoy Paola
Illegittima utilizzazione di un permesso ex art. 24 dello Statuto e responsabilita' del sindacato
Nota a Trib. Bologna sez. I civ. 7 marzo 1991
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 150-154
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D71135
Con la sentenza in commento il Tribunale si e' pronunciato sulle conseguenze, sul piano civilistico, dell' utilizzo di un permesso sindacale ex art. 24 dello Statuto dei lavoratori per scopi diversi da quelli previsti dalla norma. Nel caso esaminato il lavoratore, nel corso dei 14 giorni di permesso sindacale, aveva svolto attivita' di compilazione di denunce dei redditi presso la Camera del lavoro. Il Tribunale, ritenuta fondata la doglianza dell' azienda, ha condannato la FIOM-CGIL, responsabile dell' inadempimento, a rifondere al datore di lavoro i danni determinati dall' assenza del dipendente, liquidati equitativamente in un milione di lire. L' A. esamina la questione approfondendo i seguenti aspetti: la natura del diritto ai permessi; il potere di controllo datoriale; la risarcibilita' del danno conseguente all' illegittima fruizione del permesso.
art. 24 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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