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Documento


197343
IDG920603399
92.06.03399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balletti Emilio
Sui permessi per motivi di studio nel caso di non interferenza dell' orario di studio con quello di lavoro
Nota a Trib. Macerata 7 marzo 1991
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 160-166
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7444; D7448
La sentenza in commento riguarda la possibile fruizione dei c.d. permessi di studio delle 150 ore, per quanto riguarda l' interferenza dell' orario di svolgimento del corso di studio con l' orario di lavoro. Sulla base dell' interpretazione della norma del contratto collettivo, il diritto al permesso deve intendersi circoscritto al tempo appena sufficiente per lo spostamento dal luogo di lavoro alla scuola, e non e' estensibile al maggior tempo eventualmente occorrente al lavoratore per soddisfare le sue esigenze personali, come passare da casa per lavarsi, cambiarsi d' abito, mangiare o altro.
art. 53 contr. coll. naz. lav. 28 marzo 1987 (addetti industria calzature)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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