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197395
IDG920603451
92.06.03451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
G.L.
Nota al decreto della Corte d' Appello di Torino del 15 luglio 1991
Nota a decr. App. Torino 15 luglio 1991
Vita not., an. 44 (1992), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 97-98
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305727
Nella breve nota alla pronuncia in epigrafe, l' A. sottolinea la differenza rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale di Matera con la sentenza del 6 agosto 1981 e dal Tribunale di Trani con la sentenza 1 giugno 1982 in relazione al problema di quale sia il procedimento da seguire per la cancellazione dell' ipoteca a garanzia di un credito cambiario qualora non sia presentato uno dei titoli: secondo la pronuncia in commento, ove non sia possibile ottenere l' ammortamento del titolo mancante, la cancellazione va chiesta con azione ordinaria ed ordinata con sentenza. Secondo le altre due pronunce, invece, occorre valutare "l' idoneita' e adeguatezza della documentazione, dalla quale possa ragionevolmente conseguirsi la certezza che il titolo all' ordine non e' stato messo in circolazione ed e' stato restituito dal prenditore emittente".
art. 2288 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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