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197486
IDG920603542
92.06.03542 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Albertinazzi Gaudenzio
Attuazione della IV direttiva CEE: le voci n. 24 e n. 25 del conto economico
Riv. dott. comm., an. 43 (1992), fasc. 1, pag. 73-90
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D871
Con il d.lg. 127/1991, che modifica la disciplina codicistica del bilancio di esercizio in attuazione della IV Direttiva CEE, il legislatore sembra suggerire una soluzione al problema dei rapporti tra normativa civile e tributaria in tema di bilancio d' esercizio attraverso l' introduzione, nel nuovo schema vincolante di conto economico, delle voci nn. 24 e 25 volte a contenere le rettifiche e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Lo scritto cerca di indagare sul significato e sul contenuto di tali due voci, nonche' sull' impatto che potra' avere il fatto di qualificare un componente negativo di reddito come "introdotto esclusivamente per ottenere vantaggi fiscali" in un sistema tributario informato al principio di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica. Tra gli altri problemi affrontati, si cerca in particolare di verificare se le voci 24 e 25 siano delle "correzioni" ad inquinamenti tributari gia' presenti nel resto del conto economico, oppure se introducano per la prima volta nello schema i componenti di matrice esclusivamente fiscale. La questione coinvolge il significato da attribuire ai due risultati di sintesi del conto economico: il n. 23 chiamato "risultato d' esercizio" ed il n. 26 chiamato "utile (perdita) d' esercizio" e cioe' quale di questi due rappresenti il risultato calcolato secondo principi economico-aziendali.
d.lg. 9 aprile 1991, n. 127 art. 2425 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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