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| IDG920603542 | |
| 92.06.03542 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Albertinazzi Gaudenzio
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| Attuazione della IV direttiva CEE: le voci n. 24 e n. 25 del conto
economico
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| Riv. dott. comm., an. 43 (1992), fasc. 1, pag. 73-90
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312207; D871
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| Con il d.lg. 127/1991, che modifica la disciplina codicistica del
bilancio di esercizio in attuazione della IV Direttiva CEE, il
legislatore sembra suggerire una soluzione al problema dei rapporti
tra normativa civile e tributaria in tema di bilancio d' esercizio
attraverso l' introduzione, nel nuovo schema vincolante di conto
economico, delle voci nn. 24 e 25 volte a contenere le rettifiche e
gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie. Lo scritto cerca di indagare sul significato e sul
contenuto di tali due voci, nonche' sull' impatto che potra' avere il
fatto di qualificare un componente negativo di reddito come
"introdotto esclusivamente per ottenere vantaggi fiscali" in un
sistema tributario informato al principio di adeguamento del reddito
imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza
economica. Tra gli altri problemi affrontati, si cerca in particolare
di verificare se le voci 24 e 25 siano delle "correzioni" ad
inquinamenti tributari gia' presenti nel resto del conto economico,
oppure se introducano per la prima volta nello schema i componenti di
matrice esclusivamente fiscale. La questione coinvolge il significato
da attribuire ai due risultati di sintesi del conto economico: il n.
23 chiamato "risultato d' esercizio" ed il n. 26 chiamato "utile
(perdita) d' esercizio" e cioe' quale di questi due rappresenti il
risultato calcolato secondo principi economico-aziendali.
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| d.lg. 9 aprile 1991, n. 127
art. 2425 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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