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Documento


197508
IDG920703564
92.07.03564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baroni Mario
Lavoro in agricoltura
Nota a Pret. Pisa 21 febbraio 1991
Riv. dir. agr., an. 70 (1991), fasc. 4, pt. 2, pag. 373-375
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91274; D91278; D7774
Nella fattispecie esaminata, l' INPS sosteneva di avere diritto al rimborso delle somme erogate nel 1983 alla lavoratrice per l' indennita' di maternita' e puerperio, non dovute, secondo l' Ente assicuratore, in quanto la lavoratrice non aveva raggiunto il minimo delle 51 giornate lavorate nell' anno in cui aveva richiesto e ricevuto la prestazione. Il Pretore ha respinto la tesi dell' INPS, ritenendo sufficiente che il requisito delle 51 giornate lavorate e di conseguenza l' iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli possa essere riferito o all' anno precedente a quello dell' astensione obbligatoria o all' anno in cui e' avvenuta l' erogazione della prestazione. Tale principio, oggi affermato dall' art. 5 n. 6 l. 638/1983, in vigore in data successiva all' insorgere del diritto della lavoratrice e di conseguenza inapplicabile nella fattispecie esaminata, a giudizio del Pretore doveva essere desunto dall' art. 15 l. 1204/1971, che svincola le indennita' per astensione obbligatoria e puerperio da particolari requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa.
art. 15 comma 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 5 n. 6 l. 11 novembre 1983, n. 638
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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