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197521
IDG920803577
92.08.03577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bocchi Luciano
Concretezza del conflitto di attribuzione e riproposizione di questione identica
Nota a C. Cost. 28 novembre 1990, n. 525
Giur. cost., an. 36 (1991), fasc. 5, pag. 3141-3149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0310; D021431
L' A. trae spunto dalla sentenza in epigrafe, con la quale e' stata decisa la competenza dello Stato alla nomina del vicepresidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, per soffermarsi sulla dibattuta questione dell' individuazione di quale sia l' oggetto dei giudizi per conflitto di attribuzione. Analizza lo stato del dibattito dottrinale (e l' evoluzione della giurisprudenza costituzionale) in merito all' oggetto dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, evidenziandone la sintesi a cui si e' addivenuti tra le due contrapposte teorie che consideravano rispettivamente quale solo oggetto del giudizio l' una l' attribuzione di competenza, l' altra l' atto che ha originato la contestazione. Sintesi che permette di affermare che il giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione, coniugando l' astrattezza della definizione dell' ambito di competenza con la concretezza del giudizio sull' atto. Cio' posto l' A. s' interroga sulla legittimita' di poter considerare una decisione presa valida anche in ipotesi successivamente poste, sull' estensione cioe' degli effetti della decisione assunta anche a casi sorti successivamente che in nulla si discostano nei presupposti, negli elementi e nei parametri costituzionali di riferimento. Poiche' la Corte decide la "titolarita' della competenza", dice l' A., e' plausibile rispondere affermativamente al quesito con riguardo alla riproposizione di una questione sostanzialmente identica; e a cio' consegue che una volta che la Corte abbia statuito, la riproposizione di un atto dal contenuto identico nella sostanza, da parte del soggetto che si e' visto negare la competenza, legittima l' impugnazione dell' atto in sede di giusitizia amministrativa.
art. 38 l. 11 marzo 1953, n. 87
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