| 197521 | |
| IDG920803577 | |
| 92.08.03577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bocchi Luciano
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| Concretezza del conflitto di attribuzione e riproposizione di
questione identica
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| Nota a C. Cost. 28 novembre 1990, n. 525
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| Giur. cost., an. 36 (1991), fasc. 5, pag. 3141-3149
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0310; D021431
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| L' A. trae spunto dalla sentenza in epigrafe, con la quale e' stata
decisa la competenza dello Stato alla nomina del vicepresidente della
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, per soffermarsi sulla
dibattuta questione dell' individuazione di quale sia l' oggetto dei
giudizi per conflitto di attribuzione. Analizza lo stato del
dibattito dottrinale (e l' evoluzione della giurisprudenza
costituzionale) in merito all' oggetto dei conflitti di attribuzione
tra Stato e Regioni, evidenziandone la sintesi a cui si e' addivenuti
tra le due contrapposte teorie che consideravano rispettivamente
quale solo oggetto del giudizio l' una l' attribuzione di competenza,
l' altra l' atto che ha originato la contestazione. Sintesi che
permette di affermare che il giudizio costituzionale per conflitto di
attribuzione, coniugando l' astrattezza della definizione dell'
ambito di competenza con la concretezza del giudizio sull' atto. Cio'
posto l' A. s' interroga sulla legittimita' di poter considerare una
decisione presa valida anche in ipotesi successivamente poste, sull'
estensione cioe' degli effetti della decisione assunta anche a casi
sorti successivamente che in nulla si discostano nei presupposti,
negli elementi e nei parametri costituzionali di riferimento. Poiche'
la Corte decide la "titolarita' della competenza", dice l' A., e'
plausibile rispondere affermativamente al quesito con riguardo alla
riproposizione di una questione sostanzialmente identica; e a cio'
consegue che una volta che la Corte abbia statuito, la riproposizione
di un atto dal contenuto identico nella sostanza, da parte del
soggetto che si e' visto negare la competenza, legittima l'
impugnazione dell' atto in sede di giusitizia amministrativa.
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| art. 38 l. 11 marzo 1953, n. 87
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